Art. 10
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 548
In vigore dal 1 gen 2015
(Entrata in vigore e copertura finanziaria)
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994.
2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1994 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, è a carico dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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