Art. 12

LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

In vigore dal 27 feb 2014
(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati) 1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere , il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. (2) 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. 2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. 3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. 3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3. 4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.
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In sintesi

I rappresentanti di partiti, liste e movimenti che partecipano alle elezioni per la Camera o il Senato devono presentare il rendiconto delle spese e dei finanziamenti della campagna elettorale alla Corte dei conti e all'Ufficio elettorale circoscrizionale. Il periodo di campagna elettorale decorre dalla convocazione dei comizi al giorno prima del voto. Presso la Corte dei conti, un collegio di tre magistrati estratti a sorte e assistito da personale di revisione verifica che le spese siano conformi alla legge e regolarmente documentate. I controlli durano di norma sei mesi (prorogabili motivatamente di massimo altri tre) e l'esito viene riferito ai Presidenti delle Camere e reso pubblico.

Perché esiste questa norma

La norma intende garantire la trasparenza, la pubblicità e la regolarità delle spese e dei finanziamenti utilizzati dai soggetti politici durante le campagne elettorali per la Camera e il Senato.

A chi si applica

Si applica ai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che partecipano alle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, nonché alla Corte dei conti e agli Uffici elettorali circoscrizionali.

Esempio pratico

Un partito politico che ha partecipato alle elezioni per la Camera dei deputati redige il consuntivo delle spese sostenute dalla convocazione dei comizi fino al giorno prima delle votazioni. Entro 45 giorni dall'insediamento della Camera, il rappresentante del partito invia il rendiconto alla Corte dei conti e ne deposita una copia presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la pubblicazione.

Adempimenti e conseguenze

I rappresentanti devono presentare alla Corte dei conti il consuntivo di spese e finanziamenti entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle Camere e depositarne copia presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale. L'apposito collegio della Corte dei conti deve verificare la conformità alla legge e la regolarità della documentazione entro sei mesi (o massimo nove con proroga), riferire ai Presidenti delle Camere e curare la pubblicità del referto; l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve curare la pubblicità del consuntivo.

Domande frequenti

Qual è il termine per presentare il consuntivo delle spese elettorali alla Corte dei conti?Deve essere presentato entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere.
Quale periodo temporale comprende la campagna elettorale ai fini del consuntivo?Il periodo è compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.
Entro quanto tempo la Corte dei conti deve concludere i controlli?I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, prorogabili con delibera motivata per un periodo non superiore ad altri tre mesi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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