Art. 12
LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515
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I rappresentanti di partiti, liste e movimenti che partecipano alle elezioni per la Camera o il Senato devono presentare il rendiconto delle spese e dei finanziamenti della campagna elettorale alla Corte dei conti e all'Ufficio elettorale circoscrizionale. Il periodo di campagna elettorale decorre dalla convocazione dei comizi al giorno prima del voto. Presso la Corte dei conti, un collegio di tre magistrati estratti a sorte e assistito da personale di revisione verifica che le spese siano conformi alla legge e regolarmente documentate. I controlli durano di norma sei mesi (prorogabili motivatamente di massimo altri tre) e l'esito viene riferito ai Presidenti delle Camere e reso pubblico.
La norma intende garantire la trasparenza, la pubblicità e la regolarità delle spese e dei finanziamenti utilizzati dai soggetti politici durante le campagne elettorali per la Camera e il Senato.
Si applica ai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che partecipano alle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, nonché alla Corte dei conti e agli Uffici elettorali circoscrizionali.
Un partito politico che ha partecipato alle elezioni per la Camera dei deputati redige il consuntivo delle spese sostenute dalla convocazione dei comizi fino al giorno prima delle votazioni. Entro 45 giorni dall'insediamento della Camera, il rappresentante del partito invia il rendiconto alla Corte dei conti e ne deposita una copia presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la pubblicazione.
I rappresentanti devono presentare alla Corte dei conti il consuntivo di spese e finanziamenti entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle Camere e depositarne copia presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale. L'apposito collegio della Corte dei conti deve verificare la conformità alla legge e la regolarità della documentazione entro sei mesi (o massimo nove con proroga), riferire ai Presidenti delle Camere e curare la pubblicità del referto; l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve curare la pubblicità del consuntivo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.