Art. 11

LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

In vigore dal 29 dic 1993
(Tipologia delle spese elettorali) 1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative: a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri; c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonchè gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente. Nota all': - Il testo dell'art. 95 del D.P.R. n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) è il seguente: "Art. 95 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). - Chiunque in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che pre- cede l'elezione e nella giornata dell'elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa di lire cinquecentomila a lire duemilioni".
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo elenca le categorie di costi considerati spese elettorali, come materiali di propaganda, spazi pubblicitari, manifestazioni, raccolta firme e personale. Determinate spese (locali, viaggi, telefono, posta e oneri passivi) vengono calcolate forfettariamente al 30% rispetto al totale delle spese ammissibili e documentate. Inoltre, chiarisce che le riunioni di propaganda o studio non ricadono nel divieto di elargizioni e che i gadget pubblicitari di modico valore non sono considerati donativi vietati.

Perché esiste questa norma

La norma definisce in modo puntuale quali voci rientrano tra le spese per la campagna elettorale e stabilisce criteri forfettari di calcolo ed esclusioni specifiche.

A chi si applica

Si applica a chi partecipa e sostiene spese nell'ambito delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Esempio pratico

Un comitato elettorale acquista manifesti, affitta spazi su tv private e organizza un convegno pubblico con distribuzione di penne pubblicitarie di uso comune. Le spese per telefono, viaggi e sedi vengono poi calcolate in via forfettaria applicando la quota fissa del 30% all'ammontare delle spese documentate.

Adempimenti e conseguenze

Chiunque nella settimana precedente e nel giorno dell'elezione effettua elargizioni vietate di denaro, generi commestibili, vestiario o altri donativi è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

Domande frequenti

Come vengono calcolate le spese per le sedi elettorali, i viaggi, il telefono e la posta?Sono calcolate in misura forfettaria nella percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Gli oggetti pubblicitari promozionali sono considerati donativi vietati?No, gli oggetti pubblicitari di valore vile e di uso corrente non sono da considerarsi donativi ai fini del divieto di elargizioni.
Le riunioni conviviali connesse alla propaganda elettorale sono vietate dall'art. 95 del D.P.R. 361/1957?No, la norma stabilisce espressamente che le disposizioni dell'art. 95 non si applicano nel caso di riunioni, anche conviviali, connesse ad attività di propaganda consentite o a seminari e convegni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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