Art. 20

LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

In vigore dal 24 apr 2014
(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali) 1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell' e le disposizioni di cui agli della presente legge. 2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell' e dell' e le relative sanzioni previste nell' e le disposizioni di cui agli della presente legge. 3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato. (7) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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