Art. 9
LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509
In vigore dal 25 dic 1993
(Vigilanza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato)
1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell', spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.
3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.
4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione di cui all' ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione del lotti stessi.
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