Art. 13
LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509
In vigore dal 25 dic 1993
(Rinvio alla normativa vigente
in materia di munizioni)
1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonchè intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-12-06;509#art-13