Art. 4

LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509

In vigore dal 25 dic 1993
(Indicazioni distintive delle cartucce) 1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni: a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione); b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse; c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori. 2. Le munizioni da caccia a pallini per anni a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.
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LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509 (Art. 4 Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo