Art. 4
LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509
In vigore dal 25 dic 1993
(Indicazioni distintive delle cartucce)
1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:
a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);
b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;
c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.
2. Le munizioni da caccia a pallini per anni a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.
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