Art. 3

LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509

In vigore dal 14 set 2018
(Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare) 1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato. 2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni: a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni; b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme; c) il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione; d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore; e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonchè alle decisioni della CIP, indicate all', comma 2.
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