Art. 4

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 432

In vigore dal 1 gen 1997
(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). 1. I conferimenti di cui all' sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato , nonchè per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995. 2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. 3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. 4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all', comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.
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