Art. 1

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 432

In vigore dal 17 nov 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Regolazione delle vendite di attività e beni dello Stato 1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. 2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.
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