Art. 2
LEGGE 27 ottobre 1993, n. 432
In vigore dal 23 mag 1999
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Statò, di seguito denominato 'Fondò. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.
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