Art. 2

LEGGE 15 ottobre 1993, n. 415

In vigore dal 21 set 1995
1. Il secondo periodo del comma 2 dell' della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati". 2. Il secondo periodo del comma 1 dell' della citata legge n. 81 del 1993, è sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati".
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