Art. 5
LEGGE 15 ottobre 1993, n. 415
In vigore dal 19 ott 1993
1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:
"d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;".
2. Il terzo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
"La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale".
Nota all':
- L'art. 33 del citato testo unico approvato con D.P.R.
n. 570/1960, come modificato da ultimo dalla presente legge, è così formulato:
"Art. 33. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati.
Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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