Art. 1
LEGGE 15 ottobre 1993, n. 415
In vigore dal 13 ott 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-10-15;415#art-1