Art. 9
In vigore dal 1 gen 2004
1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa è altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. È fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.
Note all'articolo
- La L. 31 dicembre 1996, n. 675 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-09-30;388#art-9