Art. 4

In vigore dal 3 ott 1993
1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione è presentata all'autorità designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali è domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda e data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia 2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione è concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:legge:1993-09-30;388#art-4

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