Art. 2

LEGGE 30 settembre 1993, n. 388

In vigore dal 3 ott 1993
1. Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui all' della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall', secondo comma, del protocollo, dall', comma 2, dell'accordo e dall' dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma I dell'.
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