Art. 10

In vigore dal 1 gen 2004
1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi. 2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.

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urn:nir:stato:legge:1993-09-30;388#art-10

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