Art. 17

In vigore dal 3 ott 1993
1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia. 2. Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione rela- tive alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell' della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente.
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