Art. 20
In vigore dal 3 ott 1993
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge. munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
Data a Roma. addì 30 settembre 1993
Visto il Guardasigilli Conso
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Minlsrri
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-09-30;388#art-20