Art. 1
In vigore dal 1 set 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;333#art-1