Art. 2

In vigore dal 1 set 1993
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990. — Testo vigente | Portale Normativo