Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 set 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990
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