Art. 8
LEGGE 12 agosto 1993, n. 310
In vigore dal 4 set 1993
1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, nonchè il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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