Art. 8

LEGGE 12 agosto 1993, n. 310

In vigore dal 4 set 1993
1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, nonchè il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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LEGGE 12 agosto 1993, n. 310 (Art. 8 Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli.) — Testo vigente | Portale Normativo