Art. 2
LEGGE 12 agosto 1993, n. 310
In vigore dal 4 set 1993
1. Dopo l'articolo 2479 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2479-bis (Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte). - Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario".
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