Art. 6

LEGGE 12 agosto 1993, n. 310

In vigore dal 4 set 1993
1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente: "I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante". Nota all': - Il testo vigente dell'art. 2556 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 2556 (Imprese soggette a registrazione). - Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante".
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LEGGE 12 agosto 1993, n. 310 (Art. 6 Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli.) — Testo vigente | Portale Normativo