ConvenzioneSez. 7

Art. 35

Danni

In vigore dal 29 ago 1993
- Danni 1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parti interessate considerano se consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per stabilire il criterio di suddivisione delle somme da pagarsi a titolo di risarcimento. 2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni deve provvedere ad informarne l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-35

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Danni (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo