Convenzione›Sez. 7
Art. 31
Informazioni
In vigore dal 29 ago 1993
- Informazioni
1. La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente:
a. dall'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo;
b. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta;
c. della decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo;
d. di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo
sostanziale; e
e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della Sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria.
2. La Parte richiedente informa prontamente la Parte richiesta:
a. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in
parte eseguibile; e
b. di qualsiasi accadimento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti da compiersi a norma del presente capitolo non risultino più giustificati.
3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-31