Convenzione›Sez. 7
Art. 34
Spese
In vigore dal 29 ago 1993
- Spese
Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini della esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-34