Trattato

Art. 19

CONSULTAZIONI

In vigore dal 20 ago 1993
CONSULTAZIONI Gli Stati contraenti dovranno prontamente consultarsi, a richiesta di ciascuno di essi, in merito alla interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente Trattato sia per questioni di carattere generale che in relazione a casi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-19

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CONSULTAZIONI (Art. 19 Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo