Trattato

Art. 18

RAPPRESENTANZA E SPESE

In vigore dal 20 ago 1993
RAPPRESENTANZA E SPESE 1. In ogni procedimento derivante da una richiesta di assistenza lo Stato richiesto rappresenterà gli interessi dello Stato richiedente nei limiti consentiti dalla sua legge. 2. Ciascuno Stato presterà gratuitamente assistenza all'altro Stato, ad eccezione: a) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta; b) di tutte le spese ed indennità relative al trasferimento di testimoni, a norma dell'; c) di tutte le spese relative al trasferimento e alla custodia di testimoni detenuti, a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
RAPPRESENTANZA E SPESE (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo