Trattato
Art. 18
18 / 20RAPPRESENTANZA E SPESE
In vigore dal 20 ago 1993
RAPPRESENTANZA E SPESE
1. In ogni procedimento derivante da una richiesta di assistenza lo Stato richiesto rappresenterà gli interessi dello Stato richiedente nei limiti consentiti dalla sua legge.
2. Ciascuno Stato presterà gratuitamente assistenza all'altro Stato, ad eccezione:
a) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;
b) di tutte le spese ed indennità relative al trasferimento di testimoni, a norma dell';
c) di tutte le spese relative al trasferimento e alla custodia di testimoni detenuti, a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-18