Art. 19 · CONSULTAZIONI
Trattato

Art. 19

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CONSULTAZIONI

In vigore dal 20 ago 1993
CONSULTAZIONI Gli Stati contraenti dovranno prontamente consultarsi, a richiesta di ciascuno di essi, in merito alla interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente Trattato sia per questioni di carattere generale che in relazione a casi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-19