Art. 2
In vigore dal 19 giu 1993
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'accordo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-rd-2