Art. 1
In vigore dal 19 giu 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-rd-1