Accordo
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 19 giu 1993
ENTRATA IN VIGORE
1. Ciascuno Stato contraente comunicherà all'altro il completamento della procedura richiesta per fare entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l'ultima di tali comunicazioni è stata ricevuta.
2. Le sue disposizioni si applicheranno alle imposte con riferimento ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Il vigente Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, con scambio di note, firmato ad Ankara il 29 settembre 1981, è abrogato e cessa di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica il presente Accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-29