Art. 36

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

In vigore dal 28 mar 1993
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO --------------------------------------------------------
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