Art. 36 · LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

Art. 36

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

In vigore dal 28 mar 1993
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO --------------------------------------------------------
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