Art. 34
LEGGE 25 marzo 1993, n. 81
In vigore dal 19 ott 1993
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli , primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati gli , nonchè i commi dal quarto all'ottavo dell' della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall' della legge 10 settembre 1960, n. 962.
3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell' della legge 7 giugno 1991, n. 182.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell', comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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