Art. 22
LEGGE 23 dicembre 1992, n. 501
In vigore dal 13 gen 1993
(Stato di previsione dei Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-12-23;501#art-22