Art. 23

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 501

In vigore dal 13 gen 1993
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22). 2. Le somme iscritte in conto residui nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7409, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, nonchè nei capitoli 1557, 1558, 1704, 1705, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 1992, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 1993.
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