Art. 22 · LEGGE 23 dicembre 1992, n. 501

Art. 22

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 501

In vigore dal 13 gen 1993
(Stato di previsione dei Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).
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