Capo I

Art. 1

In vigore dal 1 gen 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno finanziario 1993. 2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi. 3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.
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