Capo IV

Art. 5

In vigore dal 1 gen 1993
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'lNPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminata in attuazione dell' del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 è assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'ENPALS; per effetto del medesimo i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994. 2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati. 3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.
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