Capo II

Art. 3

In vigore dal 1 gen 1993
1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall', comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. 2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocità, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994. 4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, è determinato in lire 1.500 miliardi. 5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.
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