Art. 24

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

In vigore dal 15 mar 1992
(Relazione sullo stato di attuazione). 1. Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti sono escluse dalla ripartizione dei finanziamenti di cui alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo