Art. 23

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

In vigore dal 1 gen 2002
Abrogazione e sostituzione di norme 1. È abrogato l' della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti". 4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall', comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. 5. Il comma secondo dell' della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente: "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti". 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 .
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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Art. 23 Norme per l'edilizia residenziale pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo