Art. 22

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

In vigore dal 19 mag 1999
(Disposizioni per l'attuazione dei programmi). 1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell' della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995. 2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni
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