(Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all' nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all', comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell' della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
delle associazioni
di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157#art-27
In sintesi
L'articolo elenca chi ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme in materia di caccia: agenti di enti locali, guardie volontarie di associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, nonché forze dell'ordine, personale forestale e guardie dei parchi. Per diventare guardia volontaria occorre superare un esame regionale di idoneità, salvo per chi possedeva già la qualifica all'entrata in vigore della legge. A tutti i soggetti addetti alla vigilanza è posto il divieto di cacciare nel territorio di competenza o durante lo svolgimento del servizio. Le province e i ministeri competenti curano il coordinamento delle guardie volontarie e delle relative attività formative.
Perché esiste questa norma
La norma definisce i soggetti incaricati della vigilanza sull'attività venatoria e sulla protezione della fauna selvatica, stabilendone qualifiche, requisiti, limiti e modalità di coordinamento.
A chi si applica
Si applica agli agenti degli enti locali, alle guardie venatorie volontarie, agli organi di polizia e di vigilanza ambientale/forestale, nonché ai cittadini che intendono conseguire tale qualifica.
Esempio pratico
Un cittadino supera l'esame regionale per diventare guardia venatoria volontaria di un'associazione ambientalista: durante i turni di vigilanza sul territorio provinciale non potrà cacciare e dovrà attenersi al coordinamento della provincia.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di superamento di un esame regionale di idoneità per ottenere la qualifica di guardia volontaria (salvo chi già la possedeva); divieto assoluto di esercizio venatorio per gli agenti nel territorio di competenza e per le guardie volontarie durante il servizio.
Domande frequenti
Gli addetti alla vigilanza venatoria possono cacciare?Agli agenti di vigilanza è vietato cacciare nel territorio in cui esercitano le funzioni, mentre alle guardie volontarie il divieto si applica durante l'esercizio delle loro funzioni.
Come si ottiene la qualifica di guardia venatoria volontaria?Viene concessa ai cittadini che ottengono un attestato di idoneità dopo aver superato un esame organizzato dalle regioni, con commissioni composte da rappresentanti di cacciatori, agricoltori e ambientalisti.
Quali armi possono portare gli agenti degli enti locali delegati?Durante il servizio e per i compiti di istituto possono portare le armi da caccia previste dalla legge e armi con proiettili a narcotico, secondo i regolamenti vigenti.