Art. 5

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

In vigore dal 2 feb 2016
(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi) 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami. 2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all', comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell', comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità defi- nite dalle norme regionali. 5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all', comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all', comma 12. 6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all', comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo. 7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. 8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

L'articolo stabilisce che Regioni e Province rilascino le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia entro un numero massimo prestabilito e definiscano le regole per l'uso dei richiami vivi. Le strutture per gli appostamenti devono essere precarie, non alterare i luoghi ed essere facilmente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione. Per i cacciatori sono fissati limiti precisi sul numero massimo di esemplari detenibili come richiami vivi di cattura. Tutti i richiami devono essere identificabili tramite un apposito anello inamovibile numerato ed è vietata la loro compravendita se catturati.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la caccia da appostamento fisso e l'impiego di richiami vivi per tutelare l'ambiente e regolamentare in modo controllato il prelievo venatorio.

A chi si applica

Si applica ai cacciatori che praticano la caccia da appostamento fisso o temporaneo con richiami vivi, nonché a Regioni, Province e Province autonome incaricate di regolamentare e autorizzare l'attività.

Esempio pratico

Un cacciatore autorizzato all'appostamento fisso intende allestire un capanno in legno senza fondamenta e utilizzare come richiami vivi fino a dieci esemplari per specie muniti di anello numerato, chiedendo all'ente la sostituzione di un esemplare solo dopo aver consegnato quello deceduto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di richiedere l'autorizzazione/titolo abilitativo per l'appostamento; divieto di superare i tetti massimi di richiami vivi detenibili; obbligo di identificazione dei richiami con anello inamovibile numerato; obbligo di presentare il richiamo morto all'ente per ottenerne la sostituzione; divieto di vendita di richiami vivi di cattura e divieto di uso di richiami non identificabili.

Domande frequenti

Quanti richiami vivi di cattura può detenere un cacciatore?Chi esercita la caccia da appostamento fisso può detenere fino a 10 unità per specie e un massimo complessivo di 40 unità, mentre per l'appostamento temporaneo il limite massimo complessivo è di 10 unità.
Quali requisiti devono avere le strutture degli appostamenti fissi?Devono avere natura precaria, non alterare stabilmente i luoghi, essere prive di opere di fondazione, realizzate con materiali leggeri, tradizionali, tubolari o prefabbricati (se interrati/immersi) e risultare facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza.
È consentito vendere richiami vivi ottenuti mediante cattura?No, il testo vieta espressamente la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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